Rapidità competenza trasparenza nei prestiti

 

Decreto del Presidente della Repubblica

5 gennaio 1950, n. 180(*)

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO

DELLE LEGGI CONCERNENTI IL SEQUESTRO,

IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE

DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI

DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

 

TITOLO I

DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO

E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI

SALARI E PENSIONI

ARTICOLO 1

Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari,

pensioni ed altri emolumenti

Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni

stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le

mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi

ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le Province, i Comuni,

le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi

altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza

dell’amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome

per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie

di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondo-

27

Decreto del Presidente della Repubblica

5 gennaio 1950, n. 180(*)

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO

DELLE LEGGI CONCERNENTI IL SEQUESTRO,

IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE

DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI

DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

(*) Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1950, supplemento ordinario al n. 99.

no ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona,

per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi

da essi dipendenti.

Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il

personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza

della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.

ARTICOLO 2

Eccezioni alla insequestrabilità

e all’impignorabilità

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni,

le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni

di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese

indicati nell’articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento

nei seguenti limiti:

1 fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per

causa di alimenti dovuti per legge;

2 fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute,

per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da

cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego e di lavoro;

3 fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute,

per tributi dovuti allo Stato, alle Province ed ai Comuni, facenti carico,

fino dalla loro origine, all’impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle

cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore

del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le cause

di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della

metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel

caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

ARTICOLO 3

Esecuzione di sequestri e pignoramenti

a carico di dipendenti statali

Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche

ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi,

salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo

di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero

del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello

Stato, in persona dell’Ispettore generale capo dell’Ufficio.

Per il personale dipendente dall’Amministrazione delle ferrovie

dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione

generale delle ferrovie dello Stato in persona del Direttore

generale.

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ARTICOLO 4

Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti

da altre pubbliche Amministrazioni

Per gli impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati

nell’art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il sequestro

ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono

presso l’amministrazione dalla quale gli impiegati e salariati

dipendono, in persone di chi ne ha la legale rappresentanza.

Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle

pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri

assegni di quiescenza si eseguono presso l’amministrazione che conferisce

tali assegni, in persona del legale rappresentante.

ARTICOLO 5

Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario

Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti,

aziende ed imprese indicati nell’art. 1 possono contrarre prestiti da

estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al

quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute

e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite

dai titoli II e III del presente testo unico.

Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli

addetti commerciali all’estero non hanno tale facoltà.

Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano

le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.

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TITOLO II

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI

E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI

E SALARIATI DELLO STATO

ARTICOLO 6

Requisiti necessari per l’esercizio della facoltà di cessione

Gli impiegati civili e militari e salariati delle Amministrazioni dello

Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti,

ai sensi dell’art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità

nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o

salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi

trattamento di quiescenza.

I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci

anni, salva l’applicazione degli articoli 13 e 23.

ARTICOLO 7

Periodo minimo di servizio per l’esercizio della facoltà di cessione

La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non

può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di ser-

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vizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del

trattamento di quiescenza.

Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e

salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai

quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei

combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della

guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano

ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi

del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518.

Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e

salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati

al valor militare.

ARTICOLO 8

Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari

Si considerano impiegati militari ai sensi dell’art. 6:

a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate

e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato.

Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali

invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre quelli i

quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente

effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato

allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di

durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo;

b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei

Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore

a maresciallo ordinario o parificato.

ARTICOLO 9

Personali speciali che godono della facoltà di cessione

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale

dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica,

al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale

dell’Accademia nazionale dei Lincei, a quello dell’Istituto centrale

di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali

che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.

ARTICOLO 10

Personale dipendente da istituti di istruzione

costituiti in enti autonomi

Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale

retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione

31

superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed

artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti

sia stabilito l’obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al

Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell’art. 17 e

tali enti effettuino regolarmente i versamenti.

ARTICOLO 11

Regolazione della facoltà di cessione per il personale

delle Ferrovie dello Stato

Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie

dello Stato, la facoltà di contrarre i prestiti verso cessione di quote di

stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano.

Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni

del presente titolo.

ARTICOLO 12

Del salario degli operai dello Stato ai fini della cessione

Il salario degli operai dello Stato è considerato, ai fini dell’art. 6,

fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative

o di effettiva prestazione di opera.

La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo Stato

è ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce

al tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero delle

giornate lavorative di un anno.

ARTICOLO 13

Personale assunto con contratto a tempo determinato

Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di

quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o

confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano

compiuto quattro anni di effettivo servizio o due anni nei casi contemplati

dal secondo o terzo comma dell’art. 7, ed abbiano un contratto di

durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto ad un trattamento

di quiescenza od altro equivalente.

La cessione non può eccedere il periodo di tempo, che a contare

dal momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza

del contratto in corso.

ARTICOLO 14

Trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltà

di cessione

Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell’art. 6, le

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pensioni o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo

Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono;

gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza;

le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto

nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali

a carico di istituti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.

ARTICOLO 15

Istituti ammessi a concedere prestiti

Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello

Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di

quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza

costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni,

l’Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione

legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse

quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice,

le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.

ARTICOLO 16

Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni

È costituito presso il Ministero del tesoro il “Fondo per il credito

ai dipendenti dello Stato” amministrato, con gestione speciale, dall’Ispettorato

generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

L’Ispettore generale preposto all’Ispettorato ha la rappresentanza

legale del Fondo. Presso il detto Ispettorato funziona un apposito

ufficio di ragioneria.

Il Fondo è destinato:

1 a garantire gli istituti indicati nell’art. 15 contro i rischi di perdite

per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario,

per i quali l’amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;

2 a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio

o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui

agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti

delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.

I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.

ARTICOLO 17

Contributi a favore del Fondo

Salvo quanto è disposto per i segretari comunali nell’articolo seguente,

agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato e ai personali

di cui agli articoli 9 e 10 è ritenuto ogni mese, a favore del Fondo

33

per il credito ai dipendenti dello Stato, un contributo di centesimi dieci

per ogni cento lire dello stipendio o del salario lordo mensile.

I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.

L’azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal

primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta.

La restituzione avviene senza interessi.

ARTICOLO 18

Contributo dovuto per i segretari comunali a favore del Fondo

Per i segretari comunali i contributi al Fondo per il credito ai dipendenti

dello Stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici

per ogni cento lire dello stipendio lordo.

Il contributo è dovuto da ciascun Comune sulla base dello stipendio

iniziale del grado di segretario previsto dalla legge comunale

e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il

segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla

popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o si avvalga

dell’opera del segretario di altro Comune.

Il contributo è dovuto per l’intero anno ed è indipendente dalla

persona del titolare, nonché dalle circostanze che il titolare si trovi in

posizione di aspettativa o disponibilità, senza stipendio o con stipendio

ridotto, ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente

o supplente con stipendio ridotto. Il Comune ha diritto di rivalsa

verso il segretario comunale, ma rimane a carico del comune il

contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello stipendio

non corrisposti per vacanza del posto, disponibilità, aspettativa

o qualsiasi altro motivo.

Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute

negli ultimi due commi dell’articolo precedente.

ARTICOLO 19

Versamento dei contributi al Fondo

I contributi a carico degli impiegati e militari retribuiti sul bilancio

dello Stato sono versati dalle singole amministrazioni centrali al

Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, all’inizio dell’esercizio

finanziario, in ragione dei quattro quinti del loro importo globale calcolato

sugli stanziamenti di bilancio per stipendi.

La residua parte è calcolata e versata in base agli stipendi effettivamente

pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo

della spesa.

Per i salariati dello Stato e per i personali di cui agli articoli 9 e

34

10, eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono essere versati

a semestri posticipati, nei primi cinque giorni di gennaio e luglio.

ARTICOLO 20

Riscossione dei contributi concernenti

i segretari comunali

Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali

l’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato emette,

entro l’aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per l’anno solare

in corso, a carico dei Comuni di ogni Provincia. Il ruolo è reso esecutivo

dal prefetto e trasmesso all’Ufficio provinciale del tesoro

per la riscossione presso la Sezione di tesoreria provinciale.

Contemporaneamente è trasmesso a ciascun comune un estratto

del ruolo, con l’indicazione del contributo a suo carico; il comune

deve versarne l’importo in unica soluzione nel mese di giugno.

Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali

possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo

deve essere versato dai comuni debitori entro il mese successivo a

quello della notificazione dell’estratto del ruolo.

ARTICOLO 21

Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati

con garanzia del Fondo

I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi

dagli istituti di cui all’art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto,

tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità

e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col

provvedimento dell’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti

dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia.

La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della

somministrazione del mutuo purché tale somministrazione sia eseguita

in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato

quanto prescritto dal penultimo comma dell’articolo seguente.

ARTICOLO 22

Comitato amministrativo e suoi compiti – Somministrazione

dei prestiti diretti

La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti

dello Stato è deliberata da un Comitato amministrativo presieduto

dal Sottosegretario di Stato per il tesoro e costituito dal capo dell’Ispettorato

generale per il credito ai dipendenti dello Stato, vice pre-

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sidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati, per ogni

biennio, con decreto del Ministro per il tesoro, e cioè:

1 due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti

statali, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

sino a quando non potranno essere designati da associazioni

regolarmente riconosciute;

2 uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su designazione

dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti

statali;

3 quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza,

rispettivamente, della Direzione generale degli affari generali e personale

del Ministero del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato,

dell’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e

della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione

del debito di cui al primo comma dell’art. 75, il membro in

rappresentanza della Cassa depositi e prestiti cesserà di far parte

del Comitato.

L’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato designa,

per ogni biennio, un segretario effettivo ed uno supplente di

grado non inferiore al 9° di gruppo A.

Spetta inoltre al Comitato:

a) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario

nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;

c) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui

all’art. 26, nonché della misura del premio compensativo dei rischi e

del concorso nelle spese di amministrazione di cui all’art. 27;

d) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate

alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi su c/c

infruttifero di cui all’articolo 50;

e) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell’edificio di proprietà

del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sentito l’Ufficio tecnico

erariale;

f) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi

disponibili.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale

il voto del presidente.

Le deliberazioni del Comitato, in materia di concessione di prestiti,

sono insindacabili nel merito.

La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente

al mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.

In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione

sia eseguita, la concessione si ha come non avvenuta.

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ARTICOLO 23

Casi di limitazione della durata dei prestiti

L’impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto

al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno

di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di

tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento

del diritto al collocamento a riposo.

Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario,

possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione

di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento

dello speciale limite di età per il loro collocamento a riposo.

Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all’articolo 8, i prestiti

non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili

quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.

ARTICOLO 24

Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti

Non possono ottenere prestiti:

a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento,

di avere sana costituzione fisica;

b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno

di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il

prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto o

compiano nell’anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini e

cinquantacinque, se donne;

c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;

d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per

questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni

indicate nell’art. 8.

ARTICOLO 25

Casi di revocabilità della concessione dei prestiti

e della garanzia

Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo,

l’amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato,

venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto

alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi

degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del

prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione del

prestito diretto o della garanzia.

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ARTICOLO 26

Interessi e inizio dell’ammortamento dei prestiti

Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del

4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del Comitato

amministrativo, di cui all’art. 22, con decreto del Presidente

della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro e

sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo

all’atto della somministrazione del prestito. L’estinzione di ciascun

prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo

a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del calcolo

degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.

ARTICOLO 27

Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi

Sull’importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o

garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:

a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese

di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all’articolo

precedente, con decreto del Presidente della Repubblica;

b) un premio compensativo dei rischi dell’operazione pari al 2 per

cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento

per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione

da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, nei

modi e con le forme di cui alla lettera a).

ARTICOLO 28

Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti

L’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà

comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni

dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con

cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il

credito ai dipendenti dello Stato o da altri istituti.

Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto

a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo

a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.

Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore

ceduto, ai sensi del codice civile.

ARTICOLO 29

Versamento delle quote trattenute per cessione

Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono

38

essere versate all’istituto cessionario entro il mese successivo a

quello in cui si riferiscono.

Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio

dello Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai dipendenti

dello Stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun

esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da

parte del Fondo delle quote o parti di quote che in seguito risultassero

non dovute.

ARTICOLO 30

Ritenute e versamenti delle quote cedute dai segretari comunali

Azioni per mancato versamento

I comuni hanno l’obbligo di trattenere mensilmente la quota di

stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all’ente cessionario

nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce.

Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento

dello stipendio, l’ente cessionario può richiedere al prefetto

di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del testo

unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto

3 marzo 1934, n. 383.

Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei

provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, l’ente cessionario

può esperire azione tanto contro il comune, quanto contro il segretario

comunale e il sindaco, responsabili in proprio e solidamente.

ARTICOLO 31

Procedimento coattivo dei Comuni per somme dovute al Fondo

Se il comune non esegue il pagamento delle somme dovute al

Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nei termini di cui ai precedenti

articoli 20 e 30, l’esattore delle imposte dirette, dietro ordine

dell’Intendenza di finanza, deve ritenerne l’ammontare sulla prima

rata bimestrale della sovrimposta comunale o, quando questa non

sia disponibile per deleghe od impegni legali preesistenti e prevalenti,

sulla prima rata degli altri proventi comunali dei quali sia affidata

la riscossione all’esattore. Le somme ritenute devono essere versate

immediatamente al Fondo creditore.

In mancanza di fondi in cassa, l’esattore deve anticipare le

somme necessarie percependone, a carico del Comune, l’interesse

in misura uguale al tasso ufficiale di sconto.

Se l’esattore non esegue l’ordine di ritenuta o ritarda il versamento,

si procede contro di lui a termini delle disposizioni relative alla

riscossione delle imposte dirette, per mezzo della Intendenza di finanza.

39

Le indennità di mora a carico dell’esattore vanno a beneficio del

Fondo.

Se l’esattoria delle imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure

l’esattore non ha in riscossione rendite o proventi del Comune liberi da

vincoli e in misura sufficiente, l’Intendenza di finanza dispone che sulle

somme dovute dal comune sia liquidato l’interesse di mora al saggio

legale dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

ARTICOLO 32

Rischi che assume il Fondo con la garanzia

Conseguenti obblighi e diritti

Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dell’art. 16 il Fondo

per il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti rischi:

a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;

b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza

diritto a pensione, indennità o altro assegno di quiescenza, oppure con

diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;

c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della

quale non sia più consentita la ritenuta dell’intera quota ceduta.

Il Fondo ha facoltà di adempiere l’obbligo della garanzia corrispondendo

mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario

ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero

riscattando la cessione con l’abbuono degli interessi in più percetti

dal cessionario.

Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per

conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme

stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del

contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza.

Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate

per conto del cedente, con gli interessi, mediante il corrispondente

prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva

la facoltà di cui all’art. 45.

ARTICOLO 33

Limiti per gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo

Gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo per il credito ai

dipendenti dello Stato sono contenuti nei limiti del patrimonio del

Fondo stesso.

ARTICOLO 34

Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo

Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel pre-

40

sente titolo non possono avere altra garanzia che quella del Fondo

per il credito ai dipendenti dello Stato. Ogni diversa garanzia, sotto

qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le

amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle

stesse parti contraenti.

ARTICOLO 35

Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione

Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione

non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata

nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la

trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto.

In tal caso la differenza con i relativi interessi è ricuperata dal Fondo

per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento

della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all’art. 45.

ARTICOLO 36

Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute

e non versate

Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta,

che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data

della scadenza, produce interesse a favore dell’ente cessionario, allo

stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde

interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della

prestata garanzia, debba versare all’istituto cessionario.

Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario

gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal

giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato

il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all’amministrazione

del Fondo la denuncia del mancato pagamento, entro

novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti

a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento

della denuncia.

ARTICOLO 37

Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di rivalersi,

mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite

del quinto o fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante

da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di

prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti.

41

In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla

quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o salario.

ARTICOLO 38

Estinzione anticipata di cessione

Quando siano trascorsi almeno due anni dall’inizio di una cessione

stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall’inizio

di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla

mediante versamento dell’intero debito residuo.

In tal caso, sull’importo di ciascuna quota mensile di stipendio o

salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l’interesse

per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando

lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.

Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato

è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a

norma della lettera b) dell’art. 27, in relazione all’entità della somma

pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.

Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia,

il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla

fine del mese in cui viene effettuato.

ARTICOLO 39

Rinnovo di cessione

È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi

almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio

o almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per

un decennio, salvo che sia stata consentita l’estinzione anticipata della

precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova

purché sia trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione.

Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata

una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente

comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di

durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato

della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all’estinzione

della cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi

due anni dall’inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta

la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima

volta, fermo restando l’obbligo di estinguere la precedente cessione.

ARTICOLO 40

Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente

In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la re-

42

stituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi

pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione,

nonostante qualunque patto in contrario.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la

quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell’art. 38.

Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito

contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato

netto del nuovo mutuo.

L’obbligo della garanzia da parte del Fondo e l’obbligo dell’amministrazione

di versare le quote di ammortamento del prestito sono

subordinati alla condizione che l’istituto mutuante adempia all’estinzione

della precedente cessione.

ARTICOLO 41

Obblighi degli istituti mutuanti verso il Fondo

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e,

in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della

garanzia, devono versate al Fondo per il credito ai dipendenti dello

Stato le ritenute eseguite a norma dell’art. 27 sull’importo dei mutui da

essi concessi e garantiti dal Fondo. In caso d’inadempimento, l’obbligo

della garanzia da parte del Fondo e l’obbligo dell’amministrazione di

versare le quote di ammortamento del prestito rimangono sospesi.

ARTICOLO 42

Nullità di atti aventi per oggetto l’importo dei prestiti

Inefficacia di atti riguardanti quote cedute

Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni

aventi per oggetto l’importo del prestito che il mutuante corrisponde all’impiegato

o salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario.

Sono nulle del pari le procedure e le delegazioni a riscuotere in

qualsiasi forma rilasciate dall’impiegato o salariato per la riscossione

dell’importo del mutuo.

Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti

dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle

quote di stipendio o di salario cedute.

ARTICOLO 43

Estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti

di quiescenza

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione,

l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro

assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in

43

conseguenza della cessazione stessa dalla amministrazione dalla

quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai

quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in

base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici

o di contratto.

La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione

o assegno continuativo.

Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o

altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma

una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato a carico

dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione,

tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito

per cessione.

Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente,

sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell’art. 38.

ARTICOLO 44

Perseguibilità di somme dovute una volta tanto

oltre gli assegni di quiescenza

Quando l’impiegato o salariato all’atto della cessazione dal servizio,

oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente,

abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta

tanto dall’amministrazione dalla quale dipende, l’Ispettorato generale

per il credito ai dipendenti dello Stato può stabilire che tale

somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per

cessione.

ARTICOLO 45

Procedimenti coattivi – Casi di eccezione

Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi

altra causa, l’ammortamento di un prestito non può essere eseguito

nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti

dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia

riscattato da altri istituti, può ricuperare il suo credito, ove non possa

provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 o 44 o con il prolungamento

delle ritenute ai sensi dell’art. 35, con privilegio sugli emolumenti

comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili,

impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà

di procedere sugli altri beni del debitore.

Il Fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione

delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona

uscita conferite dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza

44

per i dipendenti statali, nonché i concorsi e sussidi per assistenza

sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato.

ARTICOLO 46

Estinzione di obbligazione verso il Fondo

per decesso del debitore

La morte dell’impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione

verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

ARTICOLO 47

Agevolazioni fiscali

I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione

di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle

cessioni sono esenti dalle tasse di bollo.

Le concessioni di mutui dal Fondo per il credito ai dipendenti

dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalità della registrazione.

I redditi del Fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.

I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell’art. 15 sono

esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro

con l’aliquota speciale stabilita dall’art. 42 tabella allegato B), regio

decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.

Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati

nell’art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con

tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia il

documento.

ARTICOLO 48

Patrimonio del Fondo – Rendiconto –

Controllo della Corte dei Conti

Il patrimonio del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è

costituito:

a) dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti

diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all’art. 32;

b) dal valore dell’immobile adibito a sede dei servizi del Fondo e

da quello dei beni mobili che ne costituiscono l’arredamento;

c) da titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

d) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilità dei conti correnti

di cui all’art. 50.

I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito

rendiconto, da allegarsi al bilancio consuntivo del Ministero del tesoro.

Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le

45

entrate in vigore e i pagamenti a carico del Fondo ha luogo in sede

di consuntivo.

ARTICOLO 49

Contributi e rimborsi dovuti dal Fondo al Tesoro

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato versa al Tesoro

dello Stato, a titolo di contributi, distinte somme da determinarsi annualmente

con la legge di bilancio per:

a) stipendi al personale di ruolo;

b) spese di stampati e di cancelleria;

c) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia,

provvista d’acqua e di energia elettrica ai locali sede della gestione

del Fondo.

Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al Tesoro le

somme erogate per spese di liti, per il funzionamento del Comitato

di cui all’art. 22 e di eventuali Commissioni, per indennità di viaggio

e di soggiorno, o per missioni inerenti all’accertamento e alla riscossione

di somme dovute al Fondo, per premio giornaliero di presenza,

per compensi di lavoro straordinario, per compensi speciali relativi

a particolari esigenze di servizio a favore del personale, per retribuzioni

al personale avventizio e per altre spese di amministrazione.

Nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi

capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette

spese.

Nel bilancio dell’entrata dello Stato è iscritto uno speciale capitolo

con stanziamento corrispondente al complesso di detti capitoli

del bilancio della spesa, al quale il Fondo deve versare il complesso

dei contributi e rimborsi suddetti.

ARTICOLO 50

Conti correnti del Fondo con il Tesoro

È istituito un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale,

intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al

quale affluiscono i versamenti dovuti al Fondo per contributi, premi

compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per

qualsiasi altro titolo. Dallo stesso conto corrente sono prelevate le

somme occorrenti per somministrazioni di prestiti concessi, riscatti

di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per altro titolo.

È istituito presso il Tesoro un conto corrente fruttifero intestato al

Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale sono versate

le somme eccedenti le necessità correnti. Detto conto corrente frutta

interesse pari alla media del saggio dei buoni ordinari del Tesoro.

46

TITOLO III

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI

E SALARI DEGLI IMPIEGATI

E SALARIATI NON DIPENDENTI

DALLO STATO

ARTICOLO 51

Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell’art. 1

e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni

e per la durata stabilite nell’art. 6.

ARTICOLO 52

Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti

collettivi di lavoro

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente

articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma

della legge sul contratto d’impiego privato od in base a contratti collettivi

di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di sa-

47

lario non superiore al quinto per il periodo di cinque o di dieci anni,

quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti

di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto,

nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso

di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l’indennità

di anzianità.

ARTICOLO 53

Istituti autorizzati a concedere prestiti

Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati

di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell’art. 15.

ARTICOLO 54

Garanzia dell’assicurazione o altre malleverie

Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma

del presente titolo devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla

vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino

il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o

salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente,

non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero

del residuo credito.

Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante

cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica

amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente

titolo non possono assumere in proprio i rischi di morti o di impiego

dei cedenti, ad eccezione dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni

e delle società di assicurazione.

ARTICOLO 55

Applicabilità di disposizioni del Titolo II – Estensione

degli effetti della cessione nei casi di cessazione

dal servizio – Eccezioni

Per le operazioni di prestiti verso cessioni di quote di stipendio

o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente

disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili,

le norme contenute negli articoli 7, 13, 14, 23, 24, 29 primo

comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo

e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi

alla Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l’impiegato

o salariato cedente presta servizio.

Alla cessazione del servizio, la cessione di quote di stipendio o

48

salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo

comma dell’art. 43, anche sulle indennità che siano dovute

agli impiegati o ai salariati indicati nell’art. 52, in base alla legge sul

contratto di impiego privato o ai contratti di impiego di lavoro.

Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti

alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n.

5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del

«Fondo per le indennità agli impiegati» previsti dagli articoli 1 e seguenti

di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti

autorizzati a concedere prestiti, dall’art. 14 del decreto stesso.

Non si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite

ai propri iscritti dall’Istituto nazionale per l’assistenza dei dipendenti

degli enti locali. Lo stesso divieto vale per i concorsi e sussidi

per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui

al presente titolo.

ARTICOLO 56

Applicabilità di disposizioni a personali di istituti di istruzione

Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli

istituti di istruzione contemplati nell’art. 10, quando detti istituti

non abbiano assunta l’obbligazione di far contribuire tutto il personale

al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

ARTICOLO 57

Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato

non aventi assegni fissi e continuativi

Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in

quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai

dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purché

la cessione sia fatta da società mutue cooperative di credito o

di consumo costituite nella rispettiva categoria.

49

TITOLO IV

DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI,

SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE

DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI

ED ECONOMICI NONCHÉ LE QUOTE

PER SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI NAZIONALI

ARTICOLO 58

Facoltà e limiti delle deleghe

Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni

indicate nell’art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla

metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento

delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari

od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16

e 22 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica

approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione

fino ad estinzione del debito.

La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori

e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione

per il pagamento del prezzo dell’alloggio.

50

ARTICOLO 59

Notificazione delle deleghe

Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati

e salariati o pensionati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento

autonomo sono notificate all’Ispettorato generale per il

credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell’Ispettore generale

capo dell’ufficio, che ne dà comunicazione alle amministrazioni interessate,

con le occorrenti istruzioni per la osservanza della legge.

Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell’Amministrazione delle

ferrovie dello Stato sono notificate all’amministrazione medesima,

nella persona del Direttore generale.

Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre Amministrazioni od

imprese pubbliche sono notificate ai capi delle Amministrazioni od

imprese medesime.

ARTICOLO 60

Ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni – Notificazione

Il Ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite

dal Ministero stesso o dalla cessata Unione edilizia nazionale nei paesi

colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le Amministrazioni dello

Stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio ai propri

dipendenti, l’Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l’Amministrazione

delle poste e dei telegrafi per le case di loro proprietà, l’Istituto

nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la gestione propria

e per quella del cessato Istituto romano cooperativo per le case

degli impiegati dello Stato in Roma, quando gli alloggi sono ceduti in

proprietà, dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati,

riscuotono le quote del prezzo, le pigioni ed i canoni d’uso

mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla metà di tali

emolumenti.

L’amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o

canoni d’uso notifica l’importo delle ritenute da eseguirsi mensilmente

sugli stipendi, salari o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il

pagamento di tali assegni e, qualora si tratti di impiegati, salariati o

pensionati statali, ne dà notizia anche all’Ispettorato generale per il

credito ai dipendenti dello Stato.

ARTICOLO 61

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a promuovere,

per morosità, ritenute d’ufficio

Quando i soci di società cooperative per la costruzione e l’acquisto

di case popolari od economiche finanziate dalla Cassa depositi e

51

prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilità di ammortamento

dei mutui, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell’importo

dovuto per spese generali, la Cassa è autorizzata a promuovere,

con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio

sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonché sugli eventuali

compensi o indennità straordinarie di qualunque specie.

La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare

la metà degli emolumenti suindicati.

Qualora l’assegnatario si sia reso moroso per due o più volte

nel pagamento di quote di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta

può essere praticata in modo continuativo.

Quando si tratta d’impiegati, salariati o pensionati dello Stato, la

Cassa depositi e prestiti dà comunicazione all’Ispettorato generale

per il credito ai dipendenti dello Stato, della richiesta di ritenute rivolta

alle singole amministrazioni.

ARTICOLO 62

Facoltà delle amministrazioni di cui all’art. 60 a promuovere

ritenute per morosità

Le amministrazioni indicate nell’art. 60 possono procedere a carico

dei debitori a norma dell’art. 61 quando, per qualsiasi ragione,

non sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente

ed in tutti i casi di morosità.

Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie

dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato e alle cooperative di

ferrovieri che, già finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta

altri mutui dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Questa,

in caso di morosità degli assegnatari degli alloggi, è autorizzata ad

avvalersi delle disposizioni predette anche per il ricupero delle somme,

non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.

ARTICOLO 63

Effetti della riduzione dell’emolumento sulle ritenute

per delega

La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o

prezzo di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta

nella misura stabilita anche nel caso di riduzione dell’emolumento

sempre che questa non ecceda il terzo dell’emolumento stesso.

In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al limite della

metà dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all’ente creditore

ogni azione su altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di

quote non percette.

Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta continua

52

ad essere operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia

subìto l’emolumento.

ARTICOLO 64

Inefficacia di atti su quote delegate o soggette a ritenute

Sono inefficaci, rispetto allo Stato e agli altri enti debitori degli

stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni

delle quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta

per pagamento di prezzo, pigione o canone d’uso degli alloggi di

cui al presente titolo.

ARTICOLO 65

Deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali

Gli impiegati civili e militari delle Amministrazioni statali, anche

ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello Stato hanno facoltà

di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle

banche d’interesse nazionale, per il pagamento delle somme dovute

in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa

dagli enti suddetti, delega per quote mensili uguali di stipendio o di

pensione entro il limite del quinto, valutato al netto delle ritenute, per

un periodo non eccedente un anno.

ARTICOLO 66

Agevolazioni fiscali e modalità per le deleghe

di cui al precedente articolo

La delegazione rilasciata dall’impiegato o dal pensionato è esente

da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa

in duplice esemplare ed in copia all’ufficio ordinatore del pagamento

dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta

e al pagamento, a favore dell’Istituto di credito, della rata delegata

o della parte che non eccede il quinto, valutata al netto delle ritenute,

dello stipendio o della pensione.

Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l’ufficio ordinatore

trasmette un esemplare della medesima all’istituto interessato,

e altro esemplare all’Amministrazione centrale competente per

la emissione del prescritto ruolo di variazione.

53

TITOLO V

DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI,

SALARI, PENSIONI

ARTICOLO 67

Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto

In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote

di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore

di un solo istituto cessionario.

ARTICOLO 68

Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti

e cessioni

Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo

restando il limite di cui al primo comma dell’art. 5, non può essere

fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio

o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da

sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano

luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata,

non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la

54

metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota

ceduta, fermi restando i limiti di cui all’art. 2.

ARTICOLO 69

Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti

e delegazioni

Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione

sullo stipendio, salario o pensione a norma dell’art. 58 e la ritenuta a

norma dell’art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà

dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme

precedentemente vincolate.

La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute

disposte a norma degli articoli 61 e 62.

Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti

non possono colpire se non l’eventuale differenza fra la metà dello

stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l’importo

della delegazione o ritenuta.

ARTICOLO 70

Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione

Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi

il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l’amministrazione

dalla quale l’impiegato o il salariato dipende ne riconosca

la necessità e dia il suo assenso.

Per i pensionati l’assenso è dato dall’amministrazione alla quale

fa carico la pensione.

Commento a cura di Italrate

Con l’art. 68 del menzionato titolo V è stabilito:

1 Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la cessione può essere fatta

entro il limite della differenza tra i due quinti dello stipendio o salario, valutati al netto delle

ritenute, e la quota colpita da sequestri o pignoramenti e fermo restando il limite previsto

dall’art. 5 del medesimo Decreto.

2 Nel caso di preesistenza di cessione perfezionata e debitamente notificata, il sequestro

o pignoramento può essere ordinato entro il limite della differenza tra la metà

dello stipendio o salario, valutati al netto delle ritenute, e la quota ceduta, fermi restando

i limiti previsti dall’art. 2 del medesimo Decreto.

3 Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la delegazione di cui all’art.

58 e la ritenuta di cui all’art. 60 del medesimo Decreto 180/50 (fino alla metà dello stipendio,

salario o pensione per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti

55

agli alloggi popolari od economici specificati negli stessi artt. 58 e 60) sono consentite

soltanto entro la differenza tra la metà della stipendio, salario o pensione, valutati al netto

di ritenute, e le somme precedentemente vincolate. Tale limitazione non si applica alle ritenute

disposte a norma degli artt. 61 e 62 del Decreto medesimo (casi di morosità di

soci di cooperative edilizie verso la Cassa DD. E PP. e altri casi analoghi verso alcune altre

Amministrazioni dello Stato).

4 Nel caso di preesistenza delle delegazioni o ritenute di cui al paragrafo precedente,

i sequestri o pignoramenti non possono colpire se non l’eventuale differenza fra la

metà dello stipendio, salario o pensione, valutati al netto di ritenute, e l’importo della delegazione

o ritenuta.

56

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 71

Crediti dello Stato per responsabilità amministrative e contabili

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei

crediti dello Stato derivanti da responsabilità amministrative o contabili

dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni

ai dipendenti stessi.

ARTICOLO 72

Personale daziario di cessate gestioni statali

Le disposizioni del titolo II si applicano anche al persone daziario

passato dalla cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e

Venezia ai comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga alle

dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio delle imposte di

consumo.

ARTICOLO 73

Personale dell’amministrazione dell’ex casa reale

Le disposizioni del titolo II e dei titoli IV e V del presente testo u-

57

nico si applicano al personale dell’ex casa reale amministrato dal

Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

ARTICOLO 74

Rimborsabilità di contributi rilasciati a favore del Fondo

Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del regio

decreto legge 5 settembre 1938, n. 1556, avevano raggiunto i 65

anni di età se impiegati, e 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno

diritto di ottenere, all’atto della cessazione dal servizio, il rimborso

senza interessi dei contributi rilasciati a favore del Fondo per il credito

ai dipendenti dello Stato, sempre che durante la loro carriera non

abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario.

Nel caso che l’impiegato o salariato cessi dal servizio per causa

di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi.

L’azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di

cessazione dal servizio.

ARTICOLO 75

Debito del Fondo verso la Cassa depositi e prestiti

Per la graduale estinzione del residuo debito del Fondo per il

credito ai dipendenti dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, ai

sensi dell’art. 7, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 30

maggio 1920, n. 1934 e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge

28 dicembre 1924, n. 2133, è aperto presso la Cassa medesima un

conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al quale il Fondo

versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una annualità di

dieci milioni di lire fino ad estinzione del debito.

Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione

del debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.

ARTICOLO 76

Anticipazioni del Tesoro a favore del Fondo

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare anticipazioni al Fondo

per il credito ai dipendenti dello Stato per la concessione di prestiti

quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del presente testo

unico, entro il limite massimo di lire cinquecento milioni per anno solare

all’interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del Tesoro

ad anno, vigente al momento dell’anticipazione. Le eventuali valutazioni

del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.

La concessione delle anticipazioni avrà termine il 31 dicembre

1956.

Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al

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