|
Decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180(*)
APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO
DELLE LEGGI CONCERNENTI IL SEQUESTRO,
IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE
DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI
DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
TITOLO I
DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO
E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI
SALARI E PENSIONI
ARTICOLO 1
Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi,
salari,
pensioni ed altri emolumenti
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le
eccezioni
stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le
paghe, le
mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le
indennità, i sussidi
ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le Province, i
Comuni,
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi
altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a
sola vigilanza
dell’amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome
per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese
concessionarie
di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto
corrispondo-
27
Decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180 (*)
APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO
DELLE LEGGI CONCERNENTI IL SEQUESTRO,
IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE
DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI
DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
(*) Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1950, supplemento ordinario al
n. 99.
no ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque
altra persona,
per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi
da essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il
personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.
ARTICOLO 2
Eccezioni alla insequestrabilità
e all’impignorabilità
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le
pensioni,
le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni
di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti,
aziende ed imprese
indicati nell’articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a
pignoramento
nei seguenti limiti:
1 fino alla
concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per
causa di alimenti dovuti per legge;
2 fino alla
concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute,
per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed
imprese da
cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego e di
lavoro;
3 fino alla
concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute,
per tributi dovuti allo Stato, alle Province ed ai Comuni,
facenti carico,
fino dalla loro origine, all’impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso
delle
cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota
maggiore
del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le cause
di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della
metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del
titolo V nel
caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.
ARTICOLO 3
Esecuzione di sequestri e pignoramenti
a carico di dipendenti statali
Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato
anche
ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di
stipendi,
salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che
tengono luogo
di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso
il Ministero
del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello
Stato, in persona dell’Ispettore generale capo dell’Ufficio.
Per il personale dipendente dall’Amministrazione delle ferrovie
dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso
la Direzione
generale delle ferrovie dello Stato in persona del Direttore
generale.
28
ARTICOLO 4
Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti
da altre pubbliche Amministrazioni
Per gli impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese
indicati
nell’art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il
sequestro
ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni
equivalenti si eseguono
presso l’amministrazione dalla quale gli impiegati e salariati
dipendono, in persone di chi ne ha la legale rappresentanza.
Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle
pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli
altri
assegni di quiescenza si eseguono presso l’amministrazione che
conferisce
tali assegni, in persona del legale rappresentante.
ARTICOLO 5
Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri
enti,
aziende ed imprese indicati nell’art. 1 possono contrarre
prestiti da
estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario
fino al
quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di
ritenute
e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le
disposizioni stabilite
dai titoli II e III del presente testo unico.
Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo
degli
addetti commerciali all’estero non hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si
osservano
le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.
29
TITOLO II
DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI
E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI
E SALARIATI DELLO STATO
ARTICOLO 6
Requisiti necessari per l’esercizio della facoltà di cessione
Gli impiegati civili e militari e salariati delle
Amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti,
ai sensi dell’art. 5, qualora siano in attività di servizio,
abbiano stabilità
nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di
stipendio o
salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un
qualsiasi
trattamento di quiescenza.
I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o
dieci
anni, salva l’applicazione degli articoli 13 e 23.
ARTICOLO 7
Periodo minimo di servizio per l’esercizio della facoltà di
cessione
La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo
non
può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di
ser-
30
vizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai
fini del
trattamento di quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli
impiegati e
salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918,
ai
quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di
assicurazione dei
combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti
della
guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione e per coloro che
abbiano
ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai
sensi
del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518.
Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli
impiegati e
salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra
oppure decorati
al valor militare.
ARTICOLO 8
Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati
militari
Si considerano impiegati militari ai sensi dell’art. 6:
a) gli
ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate
e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato.
Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo
gli ufficiali
invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre
quelli i
quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio
permanente
effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico
ragguagliato
allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di
durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro
assegno di riposo;
b) i
sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei
Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non
inferiore
a maresciallo ordinario o parificato.
ARTICOLO 9
Personali speciali che godono della facoltà di cessione
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al
personale
dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica,
al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche, al
personale
dell’Accademia nazionale dei Lincei, a quello dell’Istituto
centrale
di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari comunali e
provinciali
che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello
Stato.
ARTICOLO 10
Personale dipendente da istituti di istruzione
costituiti in enti autonomi
Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al
personale
retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di
istruzione
31
superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale,
tecnica ed
artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o
regolamenti
sia stabilito l’obbligo di tutto il personale dipendente di
contribuire al
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell’art.
17 e
tali enti effettuino regolarmente i versamenti.
ARTICOLO 11
Regolazione della facoltà di cessione per il personale
delle Ferrovie dello Stato
Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie
dello Stato, la facoltà di contrarre i prestiti verso cessione
di quote di
stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano.
Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le
disposizioni
del presente titolo.
ARTICOLO 12
Del salario degli operai dello Stato ai fini della cessione
Il salario degli operai dello Stato è considerato, ai fini
dell’art. 6,
fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate
lavorative
o di effettiva prestazione di opera.
La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo Stato
è ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si
percepisce
al tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero
delle
giornate lavorative di un anno.
ARTICOLO 13
Personale assunto con contratto a tempo determinato
Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di
quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati
assunti o
confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che
abbiano
compiuto quattro anni di effettivo servizio o due anni nei casi
contemplati
dal secondo o terzo comma dell’art. 7, ed abbiano un contratto
di
durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto
ad un trattamento
di quiescenza od altro equivalente.
La cessione non può eccedere il periodo di tempo, che a contare
dal momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la
scadenza
del contratto in corso.
ARTICOLO 14
Trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltà
di cessione
Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell’art. 6,
le
32
pensioni o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte
dallo
Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati
dipendono;
gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di
previdenza;
le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti
dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i
capitali
a carico di istituti in dipendenza del loro rapporto di impiego
o di lavoro.
ARTICOLO 15
Istituti ammessi a concedere prestiti
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati
dello
Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso
cessione di
quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e
di previdenza
costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche
amministrazioni,
l’Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di
assicurazione
legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il
credito escluse
quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice,
le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.
ARTICOLO 16
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni
È costituito presso il Ministero del tesoro il “Fondo per il
credito
ai dipendenti dello Stato” amministrato, con gestione speciale,
dall’Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
L’Ispettore generale preposto all’Ispettorato ha la
rappresentanza
legale del Fondo. Presso il detto Ispettorato funziona un
apposito
ufficio di ragioneria.
Il Fondo è destinato:
1 a garantire
gli istituti indicati nell’art. 15 contro i rischi di perdite
per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o
salario,
per i quali l’amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;
2 a concedere
prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio
o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai
personali di cui
agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari,
entro i limiti
delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al
Fondo.
ARTICOLO 17
Contributi a favore del Fondo
Salvo quanto è disposto per i segretari comunali nell’articolo
seguente,
agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato e ai
personali
di cui agli articoli 9 e 10 è ritenuto ogni mese, a favore del
Fondo
33
per il credito ai dipendenti dello Stato, un contributo di
centesimi dieci
per ogni cento lire dello stipendio o del salario lordo mensile.
I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata
liquidazione.
L’azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere
dal
primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la
indebita ritenuta.
La restituzione avviene senza interessi.
ARTICOLO 18
Contributo dovuto per i segretari comunali a favore del Fondo
Per i segretari comunali i contributi al Fondo per il credito ai
dipendenti
dello Stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici
per ogni cento lire dello stipendio lordo.
Il contributo è dovuto da ciascun Comune sulla base dello
stipendio
iniziale del grado di segretario previsto dalla legge comunale
e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando
il
segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto
alla
popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o
si avvalga
dell’opera del segretario di altro Comune.
Il contributo è dovuto per l’intero anno ed è indipendente dalla
persona del titolare, nonché dalle circostanze che il titolare
si trovi in
posizione di aspettativa o disponibilità, senza stipendio o con
stipendio
ridotto, ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente
o supplente con stipendio ridotto. Il Comune ha diritto di
rivalsa
verso il segretario comunale, ma rimane a carico del comune il
contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte
dello stipendio
non corrisposti per vacanza del posto, disponibilità,
aspettativa
o qualsiasi altro motivo.
Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni
contenute
negli ultimi due commi dell’articolo precedente.
ARTICOLO 19
Versamento dei contributi al Fondo
I contributi a carico degli impiegati e militari retribuiti sul
bilancio
dello Stato sono versati dalle singole amministrazioni centrali
al
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, all’inizio
dell’esercizio
finanziario, in ragione dei quattro quinti del loro importo
globale calcolato
sugli stanziamenti di bilancio per stipendi.
La residua parte è calcolata e versata in base agli stipendi
effettivamente
pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo
della spesa.
Per i salariati dello Stato e per i personali di cui agli
articoli 9 e
34
10, eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono essere
versati
a semestri posticipati, nei primi cinque giorni di gennaio e
luglio.
ARTICOLO 20
Riscossione dei contributi concernenti
i segretari comunali
Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari
comunali
l’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato
emette,
entro l’aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per
l’anno solare
in corso, a carico dei Comuni di ogni Provincia. Il ruolo è reso
esecutivo
dal prefetto e trasmesso all’Ufficio provinciale del tesoro
per la riscossione presso la Sezione di tesoreria provinciale.
Contemporaneamente è trasmesso a ciascun comune un estratto
del ruolo, con l’indicazione del contributo a suo carico; il
comune
deve versarne l’importo in unica soluzione nel mese di giugno.
Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli
generali
possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui
importo
deve essere versato dai comuni debitori entro il mese successivo
a
quello della notificazione dell’estratto del ruolo.
ARTICOLO 21
Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati
con garanzia del Fondo
I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario
concessi
dagli istituti di cui all’art. 15 debbono risultare da contratti
per iscritto,
tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con
le modalità
e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si
perfezionano col
provvedimento dell’Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti
dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno
della
somministrazione del mutuo purché tale somministrazione sia
eseguita
in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato
quanto prescritto dal penultimo comma dell’articolo seguente.
ARTICOLO 22
Comitato amministrativo e suoi compiti – Somministrazione
dei prestiti diretti
La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai
dipendenti
dello Stato è deliberata da un Comitato amministrativo
presieduto
dal Sottosegretario di Stato per il tesoro e costituito dal capo
dell’Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato, vice pre-
35
sidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati,
per ogni
biennio, con decreto del Ministro per il tesoro, e cioè:
1 due membri
effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti
statali, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
sino a quando non potranno essere designati da associazioni
regolarmente riconosciute;
2 uno effettivo
ed uno supplente in rappresentanza e su designazione
dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
dipendenti
statali;
3 quattro
membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza,
rispettivamente, della Direzione generale degli affari generali
e personale
del Ministero del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato,
dell’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato e
della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. Dopo
la estinzione
del debito di cui al primo comma dell’art. 75, il membro in
rappresentanza della Cassa depositi e prestiti cesserà di far
parte
del Comitato.
L’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato
designa,
per ogni biennio, un segretario effettivo ed uno supplente di
grado non inferiore al 9° di gruppo A.
Spetta inoltre al Comitato:
a) proporre le
somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
b) approvare il
rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;
c) proporre le
eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui
all’art. 26, nonché della misura del premio compensativo dei
rischi e
del concorso nelle spese di amministrazione di cui all’art. 27;
d) determinare
per ogni esercizio finanziario le somme destinate
alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi
su c/c
infruttifero di cui all’articolo 50;
e) deliberare
sui fitti dei locali disponibili dell’edificio di proprietà
del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sentito
l’Ufficio tecnico
erariale;
f) deliberare
sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi
disponibili.
Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità
prevale
il voto del presidente.
Le deliberazioni del Comitato, in materia di concessione di
prestiti,
sono insindacabili nel merito.
La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente
al mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.
In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione
sia eseguita, la concessione si ha come non avvenuta.
36
ARTICOLO 23
Casi di limitazione della durata dei prestiti
L’impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il
diritto
al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore,
meno
di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla
cessione di
tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il
conseguimento
del diritto al collocamento a riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in
servizio sedentario,
possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione
di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il
raggiungimento
dello speciale limite di età per il loro collocamento a riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all’articolo
8, i prestiti
non possono essere superiori alla cessione di tante quote
mensili
quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione
speciale.
ARTICOLO 24
Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti
Non possono ottenere prestiti:
a) coloro che
non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento,
di avere sana costituzione fisica;
b) gli
impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno
di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello in
cui il
prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto
o
compiano nell’anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini
e
cinquantacinque, se donne;
c) coloro che
siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
d) coloro che
non siano in attività di servizio. La esclusione per
questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle
posizioni
indicate nell’art. 8.
ARTICOLO 25
Casi di revocabilità della concessione dei prestiti
e della garanzia
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo,
l’amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato,
venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è
sopravvenuto
alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi
degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della
concessione del
prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione
del
prestito diretto o della garanzia.
37
ARTICOLO 26
Interessi e inizio dell’ammortamento dei prestiti
Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso
del
4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta
del Comitato
amministrativo, di cui all’art. 22, con decreto del Presidente
della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro
e
sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono trattenuti
in anticipo
all’atto della somministrazione del prestito. L’estinzione di
ciascun
prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente
successivo
a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del
calcolo
degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del
terzo mese.
ARTICOLO 27
Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi
Sull’importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o
garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
a) una somma
calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese
di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui
all’articolo
precedente, con decreto del Presidente della Repubblica;
b) un premio
compensativo dei rischi dell’operazione pari al 2 per
cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per
cento
per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova
determinazione
da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, nei
modi e con le forme di cui alla lettera a).
ARTICOLO 28
Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti
L’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato
dà
comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle
amministrazioni
dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con
cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per
il
credito ai dipendenti dello Stato o da altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto,
rispetto
a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese
successivo
a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al
debitore
ceduto, ai sensi del codice civile.
ARTICOLO 29
Versamento delle quote trattenute per cessione
Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono
38
essere versate all’istituto cessionario entro il mese successivo
a
quello in cui si riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul
bilancio
dello Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai
dipendenti
dello Stato, dette quote sono versate in una sola volta per
ciascun
esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da
parte del Fondo delle quote o parti di quote che in seguito
risultassero
non dovute.
ARTICOLO 30
Ritenute e versamenti delle quote cedute dai segretari comunali
Azioni per mancato versamento
I comuni hanno l’obbligo di trattenere mensilmente la quota di
stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all’ente
cessionario
nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce.
Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato
pagamento
dello stipendio, l’ente cessionario può richiedere al prefetto
di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del
testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio
decreto
3 marzo 1934, n. 383.
Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei
provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, l’ente
cessionario
può esperire azione tanto contro il comune, quanto contro il
segretario
comunale e il sindaco, responsabili in proprio e solidamente.
ARTICOLO 31
Procedimento coattivo dei Comuni per somme dovute al Fondo
Se il comune non esegue il pagamento delle somme dovute al
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nei termini di
cui ai precedenti
articoli 20 e 30, l’esattore delle imposte dirette, dietro
ordine
dell’Intendenza di finanza, deve ritenerne l’ammontare sulla
prima
rata bimestrale della sovrimposta comunale o, quando questa non
sia disponibile per deleghe od impegni legali preesistenti e
prevalenti,
sulla prima rata degli altri proventi comunali dei quali sia
affidata
la riscossione all’esattore. Le somme ritenute devono essere
versate
immediatamente al Fondo creditore.
In mancanza di fondi in cassa, l’esattore deve anticipare le
somme necessarie percependone, a carico del Comune, l’interesse
in misura uguale al tasso ufficiale di sconto.
Se l’esattore non esegue l’ordine di ritenuta o ritarda il
versamento,
si procede contro di lui a termini delle disposizioni relative
alla
riscossione delle imposte dirette, per mezzo della Intendenza di
finanza.
39
Le indennità di mora a carico dell’esattore vanno a beneficio
del
Fondo.
Se l’esattoria delle imposte dirette è sprovvista di titolare,
oppure
l’esattore non ha in riscossione rendite o proventi del Comune
liberi da
vincoli e in misura sufficiente, l’Intendenza di finanza dispone
che sulle
somme dovute dal comune sia liquidato l’interesse di mora al
saggio
legale dal giorno della scadenza a quello del pagamento.
ARTICOLO 32
Rischi che assume il Fondo con la garanzia
Conseguenti obblighi e diritti
Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dell’art. 16 il
Fondo
per il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti
rischi:
a) morte del
cedente prima che sia estinta la cessione;
b) cessazione
del cedente dal servizio per qualunque causa, senza
diritto a pensione, indennità o altro assegno di quiescenza,
oppure con
diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del
prestito;
c) riduzione
dello stipendio o salario del cedente per effetto della
quale non sia più consentita la ritenuta dell’intera quota
ceduta.
Il Fondo ha facoltà di adempiere l’obbligo della garanzia
corrispondendo
mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario
ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di
trattenuta ovvero
riscattando la cessione con l’abbuono degli interessi in più
percetti
dal cessionario.
Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per
conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare
sulle somme
stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla
scadenza del
contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza.
Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme
pagate
per conto del cedente, con gli interessi, mediante il
corrispondente
prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario,
salva
la facoltà di cui all’art. 45.
ARTICOLO 33
Limiti per gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo
Gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato sono contenuti nei limiti del patrimonio
del
Fondo stesso.
ARTICOLO 34
Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo
Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel pre-
40
sente titolo non possono avere altra garanzia che quella del
Fondo
per il credito ai dipendenti dello Stato. Ogni diversa garanzia,
sotto
qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti
con le
amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei
rapporti delle
stesse parti contraenti.
ARTICOLO 35
Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una
riduzione
non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere
effettuata
nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo,
la
trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario
ridotto.
In tal caso la differenza con i relativi interessi è ricuperata
dal Fondo
per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante
corrispondente prolungamento
della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all’art. 45.
ARTICOLO 36
Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute
e non versate
Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario
ceduta,
che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla
data
della scadenza, produce interesse a favore dell’ente
cessionario, allo
stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non
corrisponde
interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto
della
prestata garanzia, debba versare all’istituto cessionario.
Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al
cessionario
gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere
dal
giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che
ha determinato
il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire
all’amministrazione
del Fondo la denuncia del mancato pagamento, entro
novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi
sono corrisposti
a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento
della denuncia.
ARTICOLO 37
Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di
rivalersi,
mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il
limite
del quinto o fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito
derivante
da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia
di
prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti.
41
In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata
alla
quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o
salario.
ARTICOLO 38
Estinzione anticipata di cessione
Quando siano trascorsi almeno due anni dall’inizio di una
cessione
stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall’inizio
di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà
di estinguerla
mediante versamento dell’intero debito residuo.
In tal caso, sull’importo di ciascuna quota mensile di stipendio
o
salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare
l’interesse
per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento,
calcolando
lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato
è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso
a
norma della lettera b) dell’art. 27, in relazione all’entità
della somma
pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.
Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di
garanzia,
il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto
alla
fine del mese in cui viene effettuato.
ARTICOLO 39
Rinnovo di cessione
È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano
trascorsi
almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un
quinquennio
o almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per
un decennio, salvo che sia stata consentita l’estinzione
anticipata della
precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una
nuova
purché sia trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione.
Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne
stipulata
una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente
comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e
di
durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che
il ricavato
della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità,
all’estinzione
della cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi
due anni dall’inizio di una cessione quinquennale, può essere
contratta
la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima
volta, fermo restando l’obbligo di estinguere la precedente
cessione.
ARTICOLO 40
Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente
In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la re-
42
stituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli
interessi
pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua
la restituzione,
nonostante qualunque patto in contrario.
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la
quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell’art.
38.
Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo
credito
contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato
netto del nuovo mutuo.
L’obbligo della garanzia da parte del Fondo e l’obbligo
dell’amministrazione
di versare le quote di ammortamento del prestito sono
subordinati alla condizione che l’istituto mutuante adempia
all’estinzione
della precedente cessione.
ARTICOLO 41
Obblighi degli istituti mutuanti verso il Fondo
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni
mese e,
in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della
concessione della
garanzia, devono versate al Fondo per il credito ai dipendenti
dello
Stato le ritenute eseguite a norma dell’art. 27 sull’importo dei
mutui da
essi concessi e garantiti dal Fondo. In caso d’inadempimento,
l’obbligo
della garanzia da parte del Fondo e l’obbligo
dell’amministrazione di
versare le quote di ammortamento del prestito rimangono sospesi.
ARTICOLO 42
Nullità di atti aventi per oggetto l’importo dei prestiti
Inefficacia di atti riguardanti quote cedute
Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le
cessioni
aventi per oggetto l’importo del prestito che il mutuante
corrisponde all’impiegato
o salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario.
Sono nulle del pari le procedure e le delegazioni a riscuotere
in
qualsiasi forma rilasciate dall’impiegato o salariato per la
riscossione
dell’importo del mutuo.
Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai
quali i cedenti
dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle
quote di stipendio o di salario cedute.
ARTICOLO 43
Estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti
di quiescenza
Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la
cessione,
l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o
altro
assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato
in
43
conseguenza della cessazione stessa dalla amministrazione dalla
quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione
ai
quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di
lavoro, in
base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti
organici
o di contratto.
La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione
o assegno continuativo.
Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o
altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma
una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato
a carico
dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di
assicurazione,
tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo
debito
per cessione.
Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo
anticipatamente,
sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell’art. 38.
ARTICOLO 44
Perseguibilità di somme dovute una volta tanto
oltre gli assegni di quiescenza
Quando l’impiegato o salariato all’atto della cessazione dal
servizio,
oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente,
abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una
volta
tanto dall’amministrazione dalla quale dipende, l’Ispettorato
generale
per il credito ai dipendenti dello Stato può stabilire che tale
somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito
per
cessione.
ARTICOLO 45
Procedimenti coattivi – Casi di eccezione
Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per
qualsiasi
altra causa, l’ammortamento di un prestito non può essere
eseguito
nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai
dipendenti
dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo
abbia
riscattato da altri istituti, può ricuperare il suo credito, ove
non possa
provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 o 44 o con il
prolungamento
delle ritenute ai sensi dell’art. 35, con privilegio sugli
emolumenti
comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati
insequestrabili,
impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà
di procedere sugli altri beni del debitore.
Il Fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la
riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona
uscita conferite dall’Ente nazionale di previdenza e di
assistenza
44
per i dipendenti statali, nonché i concorsi e sussidi per
assistenza
sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato.
ARTICOLO 46
Estinzione di obbligazione verso il Fondo
per decesso del debitore
La morte dell’impiegato o salariato debitore estingue ogni
obbligazione
verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
ARTICOLO 47
Agevolazioni fiscali
I documenti che si producono per ottenere prestiti verso
cessione
di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione
delle
cessioni sono esenti dalle tasse di bollo.
Le concessioni di mutui dal Fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalità
della registrazione.
I redditi del Fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.
I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati
nell’art. 15 sono
esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di
registro
con l’aliquota speciale stabilita dall’art. 42 tabella allegato
B), regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.
Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti
indicati
nell’art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate
con
tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si
rilascia il
documento.
ARTICOLO 48
Patrimonio del Fondo – Rendiconto –
Controllo della Corte dei Conti
Il patrimonio del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato
è
costituito:
a) dai crediti
per le somme investite nella concessione di prestiti
diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all’art. 32;
b) dal valore
dell’immobile adibito a sede dei servizi del Fondo e
da quello dei beni mobili che ne costituiscono l’arredamento;
c) da titoli di
Stato o garantiti dallo Stato;
d) dal fondo di
cassa risultante dalle disponibilità dei conti correnti
di cui all’art. 50.
I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in
apposito
rendiconto, da allegarsi al bilancio consuntivo del Ministero
del tesoro.
Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti
le
45
entrate in vigore e i pagamenti a carico del Fondo ha luogo in
sede
di consuntivo.
ARTICOLO 49
Contributi e rimborsi dovuti dal Fondo al Tesoro
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato versa al
Tesoro
dello Stato, a titolo di contributi, distinte somme da
determinarsi annualmente
con la legge di bilancio per:
a) stipendi al
personale di ruolo;
b) spese di
stampati e di cancelleria;
c) spese di
manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia,
provvista d’acqua e di energia elettrica ai locali sede della
gestione
del Fondo.
Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al Tesoro le
somme erogate per spese di liti, per il funzionamento del
Comitato
di cui all’art. 22 e di eventuali Commissioni, per indennità di
viaggio
e di soggiorno, o per missioni inerenti all’accertamento e alla
riscossione
di somme dovute al Fondo, per premio giornaliero di presenza,
per compensi di lavoro straordinario, per compensi speciali
relativi
a particolari esigenze di servizio a favore del personale, per
retribuzioni
al personale avventizio e per altre spese di amministrazione.
Nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti
appositi
capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette
spese.
Nel bilancio dell’entrata dello Stato è iscritto uno speciale
capitolo
con stanziamento corrispondente al complesso di detti capitoli
del bilancio della spesa, al quale il Fondo deve versare il
complesso
dei contributi e rimborsi suddetti.
ARTICOLO 50
Conti correnti del Fondo con il Tesoro
È istituito un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria
centrale,
intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al
quale affluiscono i versamenti dovuti al Fondo per contributi,
premi
compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per
qualsiasi altro titolo. Dallo stesso conto corrente sono
prelevate le
somme occorrenti per somministrazioni di prestiti concessi,
riscatti
di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per altro titolo.
È istituito presso il Tesoro un conto corrente fruttifero
intestato al
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale sono
versate
le somme eccedenti le necessità correnti. Detto conto corrente
frutta
interesse pari alla media del saggio dei buoni ordinari del
Tesoro.
46
TITOLO III
DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI
E SALARI DEGLI IMPIEGATI
E SALARIATI NON DIPENDENTI
DALLO STATO
ARTICOLO 51
Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate
nell’art. 1
e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle
condizioni
e per la durata stabilite nell’art. 6.
ARTICOLO 52
Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti
collettivi di lavoro
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel
precedente
articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma
della legge sul contratto d’impiego privato od in base a
contratti collettivi
di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di sa-
47
lario non superiore al quinto per il periodo di cinque o di
dieci anni,
quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano
provvisti
di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto,
nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel
caso
di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per
l’indennità
di anzianità.
ARTICOLO 53
Istituti autorizzati a concedere prestiti
Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai
salariati
di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati
nell’art. 15.
ARTICOLO 54
Garanzia dell’assicurazione o altre malleverie
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a
norma
del presente titolo devono avere la garanzia dell’assicurazione
sulla
vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne
assicurino
il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di
stipendio o
salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza
insufficiente,
non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il
ricupero
del residuo credito.
Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente
mediante
cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica
amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del
presente
titolo non possono assumere in proprio i rischi di morti o di
impiego
dei cedenti, ad eccezione dell’Istituto Nazionale delle
Assicurazioni
e delle società di assicurazione.
ARTICOLO 55
Applicabilità di disposizioni del Titolo II – Estensione
degli effetti della cessione nei casi di cessazione
dal servizio – Eccezioni
Per le operazioni di prestiti verso cessioni di quote di
stipendio
o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia
diversamente
disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano
applicabili,
le norme contenute negli articoli 7, 13, 14, 23, 24, 29 primo
comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo
e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto,
sostituendosi
alla Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze
l’impiegato
o salariato cedente presta servizio.
Alla cessazione del servizio, la cessione di quote di stipendio
o
48
salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini
del penultimo
comma dell’art. 43, anche sulle indennità che siano dovute
agli impiegati o ai salariati indicati nell’art. 52, in base
alla legge sul
contratto di impiego privato o ai contratti di impiego di
lavoro.
Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende
sottoposti
alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n.
5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi
del
«Fondo per le indennità agli impiegati» previsti dagli articoli
1 e seguenti
di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli
Istituti
autorizzati a concedere prestiti, dall’art. 14 del decreto
stesso.
Non si possono perseguire le indennità premio di servizio
conferite
ai propri iscritti dall’Istituto nazionale per l’assistenza dei
dipendenti
degli enti locali. Lo stesso divieto vale per i concorsi e
sussidi
per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di
cui
al presente titolo.
ARTICOLO 56
Applicabilità di disposizioni a personali di istituti di
istruzione
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale
degli
istituti di istruzione contemplati nell’art. 10, quando detti
istituti
non abbiano assunta l’obbligazione di far contribuire tutto il
personale
al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
ARTICOLO 57
Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato
non aventi assegni fissi e continuativi
Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in
quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli
operai
dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo,
purché
la cessione sia fatta da società mutue cooperative di credito o
di consumo costituite nella rispettiva categoria.
49
TITOLO IV
DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI,
SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE
DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI
ED ECONOMICI NONCHÉ LE QUOTE
PER SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI NAZIONALI
ARTICOLO 58
Facoltà e limiti delle deleghe
Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche
amministrazioni
indicate nell’art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino
alla
metà dello stipendio o salario o della pensione, per il
pagamento
delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi
popolari
od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli
articoli 16
e 22 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare
ed economica
approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla
pensione
fino ad estinzione del debito.
La delegazione può essere fatta a favore degli istituti
finanziatori
e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di
assicurazione
per il pagamento del prezzo dell’alloggio.
50
ARTICOLO 59
Notificazione delle deleghe
Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati
e salariati o pensionati delle amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento
autonomo sono notificate all’Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell’Ispettore
generale
capo dell’ufficio, che ne dà comunicazione alle amministrazioni
interessate,
con le occorrenti istruzioni per la osservanza della legge.
Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell’Amministrazione delle
ferrovie dello Stato sono notificate all’amministrazione
medesima,
nella persona del Direttore generale.
Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre Amministrazioni od
imprese pubbliche sono notificate ai capi delle Amministrazioni
od
imprese medesime.
ARTICOLO 60
Ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni –
Notificazione
Il Ministero dei lavori pubblici per le case economiche
costruite
dal Ministero stesso o dalla cessata Unione edilizia nazionale
nei paesi
colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le Amministrazioni
dello
Stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio
ai propri
dipendenti, l’Amministrazione delle ferrovie dello Stato e
l’Amministrazione
delle poste e dei telegrafi per le case di loro proprietà,
l’Istituto
nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la
gestione propria
e per quella del cessato Istituto romano cooperativo per le case
degli impiegati dello Stato in Roma, quando gli alloggi sono
ceduti in
proprietà, dati in affitto, concessi in uso ad impiegati,
salariati o pensionati,
riscuotono le quote del prezzo, le pigioni ed i canoni d’uso
mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla
metà di tali
emolumenti.
L’amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o
canoni d’uso notifica l’importo delle ritenute da eseguirsi
mensilmente
sugli stipendi, salari o pensioni, agli uffici ai quali compete
ordinare il
pagamento di tali assegni e, qualora si tratti di impiegati,
salariati o
pensionati statali, ne dà notizia anche all’Ispettorato generale
per il
credito ai dipendenti dello Stato.
ARTICOLO 61
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a promuovere,
per morosità, ritenute d’ufficio
Quando i soci di società cooperative per la costruzione e
l’acquisto
di case popolari od economiche finanziate dalla Cassa depositi e
51
prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilità di
ammortamento
dei mutui, delle quote di manutenzione dei fabbricati e
dell’importo
dovuto per spese generali, la Cassa è autorizzata a promuovere,
con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta
di ufficio
sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonché sugli eventuali
compensi o indennità straordinarie di qualunque specie.
La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può
superare
la metà degli emolumenti suindicati.
Qualora l’assegnatario si sia reso moroso per due o più volte
nel pagamento di quote di ammortamento e relativi accessori, la
ritenuta
può essere praticata in modo continuativo.
Quando si tratta d’impiegati, salariati o pensionati dello
Stato, la
Cassa depositi e prestiti dà comunicazione all’Ispettorato
generale
per il credito ai dipendenti dello Stato, della richiesta di
ritenute rivolta
alle singole amministrazioni.
ARTICOLO 62
Facoltà delle amministrazioni di cui all’art. 60 a promuovere
ritenute per morosità
Le amministrazioni indicate nell’art. 60 possono procedere a
carico
dei debitori a norma dell’art. 61 quando, per qualsiasi ragione,
non sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo
insufficiente
ed in tutti i casi di morosità.
Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie
dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato e alle
cooperative di
ferrovieri che, già finanziate da istituti di credito, ottengano
in aggiunta
altri mutui dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Questa,
in caso di morosità degli assegnatari degli alloggi, è
autorizzata ad
avvalersi delle disposizioni predette anche per il ricupero
delle somme,
non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti
mutuanti.
ARTICOLO 63
Effetti della riduzione dell’emolumento sulle ritenute
per delega
La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione
o
prezzo di case popolari od economiche continua ad essere
trattenuta
nella misura stabilita anche nel caso di riduzione
dell’emolumento
sempre che questa non ecceda il terzo dell’emolumento stesso.
In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al limite
della
metà dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all’ente
creditore
ogni azione su altri beni del debitore, per il ricupero delle
parti di
quote non percette.
Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta
continua
52
ad essere operata nella misura stabilita, qualunque riduzione
abbia
subìto l’emolumento.
ARTICOLO 64
Inefficacia di atti su quote delegate o soggette a ritenute
Sono inefficaci, rispetto allo Stato e agli altri enti debitori
degli
stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti
e le alienazioni
delle quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta
per pagamento di prezzo, pigione o canone d’uso degli alloggi di
cui al presente titolo.
ARTICOLO 65
Deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali
Gli impiegati civili e militari delle Amministrazioni statali,
anche
ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello Stato hanno
facoltà
di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto
pubblico e delle
banche d’interesse nazionale, per il pagamento delle somme
dovute
in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali
promossa
dagli enti suddetti, delega per quote mensili uguali di
stipendio o di
pensione entro il limite del quinto, valutato al netto delle
ritenute, per
un periodo non eccedente un anno.
ARTICOLO 66
Agevolazioni fiscali e modalità per le deleghe
di cui al precedente articolo
La delegazione rilasciata dall’impiegato o dal pensionato è
esente
da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa
in duplice esemplare ed in copia all’ufficio ordinatore del
pagamento
dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla
trattenuta
e al pagamento, a favore dell’Istituto di credito, della rata
delegata
o della parte che non eccede il quinto, valutata al netto delle
ritenute,
dello stipendio o della pensione.
Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta,
l’ufficio ordinatore
trasmette un esemplare della medesima all’istituto interessato,
e altro esemplare all’Amministrazione centrale competente per
la emissione del prescritto ruolo di variazione.
53
TITOLO V
DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI,
SALARI, PENSIONI
ARTICOLO 67
Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto
In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote
di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in
favore
di un solo istituto cessionario.
ARTICOLO 68
Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti
e cessioni
Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo
restando il limite di cui al primo comma dell’art. 5, non può
essere
fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti
dello stipendio
o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da
sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti
abbiano
luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata,
non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la
54
metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e
la quota
ceduta, fermi restando i limiti di cui all’art. 2.
ARTICOLO 69
Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti
e delegazioni
Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione
sullo stipendio, salario o pensione a norma dell’art. 58 e la
ritenuta a
norma dell’art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra
la metà
dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di
ritenute e le somme
precedentemente vincolate.
La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle
ritenute
disposte a norma degli articoli 61 e 62.
Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i
pignoramenti
non possono colpire se non l’eventuale differenza fra la metà
dello
stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e
l’importo
della delegazione o ritenuta.
ARTICOLO 70
Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione
Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può
superarsi
il limite della metà dello stipendio o salario se non quando
l’amministrazione
dalla quale l’impiegato o il salariato dipende ne riconosca
la necessità e dia il suo assenso.
Per i pensionati l’assenso è dato dall’amministrazione alla
quale
fa carico la pensione.
Commento a cura di Italrate
Con l’art. 68 del menzionato titolo V è stabilito:
1 Nel
caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la cessione può essere fatta
entro il limite della differenza tra i due quinti dello
stipendio o salario, valutati al netto delle
ritenute, e la quota colpita da sequestri o pignoramenti e fermo
restando il limite previsto
dall’art. 5 del medesimo Decreto.
2 Nel
caso di preesistenza di cessione perfezionata e debitamente notificata, il
sequestro
o pignoramento può essere ordinato entro il limite della
differenza tra la metà
dello stipendio o salario, valutati al netto delle ritenute, e
la quota ceduta, fermi restando
i limiti previsti dall’art. 2 del medesimo Decreto.
3 Nel
caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la delegazione di cui all’art.
58 e la ritenuta di cui all’art. 60 del medesimo Decreto 180/50
(fino alla metà dello stipendio,
salario o pensione per il pagamento delle quote del prezzo o
della pigione afferenti
55
agli alloggi popolari od economici specificati negli stessi
artt. 58 e 60) sono consentite
soltanto entro la differenza tra la metà della stipendio,
salario o pensione, valutati al netto
di ritenute, e le somme precedentemente vincolate. Tale
limitazione non si applica alle ritenute
disposte a norma degli artt. 61 e 62 del Decreto medesimo (casi
di morosità di
soci di cooperative edilizie verso la Cassa DD. E PP. e altri
casi analoghi verso alcune altre
Amministrazioni dello Stato).
4 Nel
caso di preesistenza delle delegazioni o ritenute di cui al paragrafo
precedente,
i sequestri o pignoramenti non possono colpire se non
l’eventuale differenza fra la
metà dello stipendio, salario o pensione, valutati al netto di
ritenute, e l’importo della delegazione
o ritenuta.
56
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 71
Crediti dello Stato per responsabilità amministrative e
contabili
Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero
dei
crediti dello Stato derivanti da responsabilità amministrative o
contabili
dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni
ai dipendenti stessi.
ARTICOLO 72
Personale daziario di cessate gestioni statali
Le disposizioni del titolo II si applicano anche al persone
daziario
passato dalla cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo
e
Venezia ai comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga
alle
dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio delle
imposte di
consumo.
ARTICOLO 73
Personale dell’amministrazione dell’ex casa reale
Le disposizioni del titolo II e dei titoli IV e V del presente
testo u-
57
nico si applicano al personale dell’ex casa reale amministrato
dal
Segretario generale della Presidenza della Repubblica.
ARTICOLO 74
Rimborsabilità di contributi rilasciati a favore del Fondo
Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore
del regio
decreto legge 5 settembre 1938, n. 1556, avevano raggiunto i 65
anni di età se impiegati, e 60 se salariati e 55 anni se
salariate, hanno
diritto di ottenere, all’atto della cessazione dal servizio, il
rimborso
senza interessi dei contributi rilasciati a favore del Fondo per
il credito
ai dipendenti dello Stato, sempre che durante la loro carriera
non
abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o
salario.
Nel caso che l’impiegato o salariato cessi dal servizio per
causa
di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi.
L’azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di
cessazione dal servizio.
ARTICOLO 75
Debito del Fondo verso la Cassa depositi e prestiti
Per la graduale estinzione del residuo debito del Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato verso la Cassa depositi e
prestiti, ai
sensi dell’art. 7, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge
30
maggio 1920, n. 1934 e degli articoli 1 e 2 del regio
decreto-legge
28 dicembre 1924, n. 2133, è aperto presso la Cassa medesima un
conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al quale
il Fondo
versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una
annualità di
dieci milioni di lire fino ad estinzione del debito.
Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la
determinazione
del debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.
ARTICOLO 76
Anticipazioni del Tesoro a favore del Fondo
Il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare anticipazioni al
Fondo
per il credito ai dipendenti dello Stato per la concessione di
prestiti
quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del
presente testo
unico, entro il limite massimo di lire cinquecento milioni per
anno solare
all’interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del
Tesoro
ad anno, vigente al momento dell’anticipazione. Le eventuali
valutazioni
del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.
La concessione delle anticipazioni avrà termine il 31 dicembre
1956.
Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui
al
58
|